sabato 14 settembre 2013

Privacy

  • Se si vuole pubblicare una foto in cui si riconosce una persona non famosa, bisogna avere la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
  • Se la foto che si vuole pubblicare ha un fine giornalistico e non risulta dannoso per l'individuo l'autorizzazione dell'individuo non è necessaria. Le foto dei minori non possono essere in ogni caso pubblicate.
  • Se l'individuo tratto nella foto è famoso e il fine è di tipo giornalistico, non serve l'autorizzazione dell'interessato
  • Se la foto che si vuole pubblicare può avere un fine lesivo bisogna chiedere l'autorizzazione del Garante (legge 633/41) o se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003)
  • Bisogna avere l'autorizzazione del Garante se le finalità della pubblicazione della foto sono promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
  • Le foto dei minori possono essere pubblicate solo se questi sono resi irriconoscibili.
  • Si possono scattare foto e fare video con i cellulari che lo permettono, se le immagini catturate sono per uso personale
  • Se i video o le foto catturate col cellulare sono destinati a più persone o su siti, bisogna chiedere l'autorizzazione
  • Bisogna fare attenzione all'art.10, “Abuso dell’immagine altrui” e alla legge sul diritto d'autore (legge n.633/1941) che richiede appunto l'autorizzazione della persona che è stata ritratta, tranne se questa è una persona pubblica e nota.

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